La Separazione può essere addebitata dal Giudice ad uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 151 c.c., su richiesta dell’altro ed in presenza di determinati presupposti che dimostrino la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.
Questi ultimi sono individuati dall’art. 143 c.c. nell’obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
I descritti presupposti devono basarsi su fatti oggettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudichino gravemente l’educazione dei figli, nonché qualora emergano litigi oppure disaffezione e distacco spirituale di una parte tali da comportare l’incompatibilità della convivenza con la realtà coniugale.
Ai fini dell’Addebito non è sufficiente la semplice verificazione della violazione degli obblighi coniugali, ma è necessario che la violazione sia la causa della separazione, cioè che violazione e separazione siano collegate dal c.d. nesso causale.
In genere la sussistenza del nesso causale viene riconosciuta quando la violazione degli obblighi che derivano del matrimonio commessa da un coniuge abbia indotto nell’altro uno stato d’ira o di disagio tale da indurlo a decidere di separarsi.
Alla pronuncia di addebito conseguono effetti patrimoniali e giuridici, in particolare la perdita dei diritti successori e della possibilità di ricevere l’assegno di mantenimento, rimanendo possibile ricevere i soli alimenti in caso di stato di bisogno.
La dichiarazione di addebito non produce conseguenze riguardo ai figli, perché il Giudice è tenuto ad emettere i provvedimenti relativi a questi ultimi avendo riguardo esclusivo ai loro interessi ed in quest’ottica è da ritenersi prioritario il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori.
L’addebito può essere disposto esclusivamente dal Giudice nel procedimento di Separazione Giudiziale rimanendo preclusa la possibilità di pattuizione nel procedimento di Separazione Consensuale e nel procedimento di Divorzio (Congiunto e Contenzioso).