Ai fini dell’addebito della separazione, il tradimento può essere anche solo virtuale e le chat di WhatsApp sono idonei elementi di prova della responsabilità del coniuge.
(Cass. Civ., ord. 13 maggio 2021 n. 12794)
Importante sentenza della Suprema Corte che da un lato conferma l’orientamento prevalente – espresso tra le altre da Cassazione, sez. I civ., ordinanza 16 aprile 2018, n.9384 – secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale, non essendo essenziale che si realizzi il tradimento carnale tra due soggetti non uniti in matrimonio e dall’altro riconosce la validità delle chat WhatsApp (e più in generale delle conversazioni telematiche quali sms e chat informatiche) ai fini probatori della dichiarazione di responsabilità in caso di separazione e divorzio (addebito della separazione).
In merito al tradimento la sentenza predetta, conferma che i sospetti di infedeltà, congiunti ad un comportamento equivoco del coniuge comprovato dal rapporto segreto e diverso da quello di amicizia, può giustificare la dichiarazione di responsabilità in caso di separazione, mentre per quanto riguarda il valore le riproduzioni informatiche ne afferma l’ammissibilità e la rilevanza, sottolineando che per escluderne l’efficacia probatoria è necessario procedere al disconoscimento in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, per attestare che esse non siano congrue alla verità fattuale, nonché precisando come a tal fine non sia sufficiente una semplice dichiarazione di non avere mai intrattenuto una relazione affettiva in costanza di matrimonio.