Con la recente sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha introdotto un’importante novità in merito all’interpretazione dell’art. 142 comma 2 del CCII, con riferimento ai beni che pervengono al debitore durante la procedura di liquidazione controllata.
Nello specifico, dopo aver evidenziato che la liquidazione controllata deve comprendere i beni (tra cui gli stipendi) che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all’apertura della Procedura, la Consulta ha chiarito due importanti aspetti, ossia:
- che con il decorso del triennio dall’apertura della procedura, si verifica – quale effetto automatico – l’esdebitazione del debitore;
- che i liquidatori devono elaborare un piano di liquidazione che utilizzi l’intero periodo precedente alla liquidazione, assicurandosi che tale piano abbia una durata minima di tre anni.
Così argomentando, la Corte Costituzionale ha escluso che la durata della procedura possa essere subordinata in relazione al tempo necessario a garantire una minima soddisfazione della classe creditoria, sia perché a ciò conseguirebbe un potere arbitrario in capo ai liquidatori, sia perché il termine potrebbe eccedere la ragionevole durata della procedura, con il rischio che i creditori, avvantaggiati dalla prolungata apprensione dei beni sopravvenuti, possano poi anche pretendere l’indennizzo per irragionevole durata della procedura stessa.