Genitori separati e vacanze estive

Durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche, tornano d’attualità le problematiche connesse alla gestione dei figli nell’ambito di coppie divorziate e separate, anche a seguito della cessazione della convivenza more uxorio.

Le controversie riguardano svariati aspetti della gestione dei minori, idonei a generare diversi interrogativi.

COME VENGONO ORGANIZZATE LE VACANZE ESTIVE TRA I GENITORI SEPARATI?

In presenza di figli minorenni ed in regime di affidamento condiviso, le vacanze estive sono oggetto di specifica regolamentazione giuridica nell’ambito della più generale definizione del calendario di visite previsto dalle condizioni di separazione/divorzio stabilito dagli stessi coniugi in sede di accordo consensuale oppure dal Tribunale in sede contenziosa, i quali di norma prevedono anche la data entro la quale i genitori devono accordarsi sulle rispettive ferie.

La predetta regolamentazione ha assunto caratteri ancor più specifici, in seguito alla necessità prevista dalla L. n. 206/2021, di predisposizione, nei procedimenti relativi ai minori, di un “piano genitoriale” consistente nell’illustrazione del piano educativo e di accudimento del minore, comprensivo anche di un calendario di visite.

 

QUANTO TEMPO SPETTA AD OGNI GENITORE?

La legge sul punto non stabilisce periodi massimi o minimi di tempo che ciascun genitore può trascorrere con i figli durante la stagione estiva, ma viene lasciato ampio margine della disciplina, rimandando all’accordo tra i genitori o alle previsioni del giudice.

Le più comuni condizioni prevedono, due/tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, fatto salvo bambini di età inferiore ai tre anni, in presenza dei quali si tende a dividere i giorni.

Peraltro, la previsione di una regolamentazione giuridicamente rilevante, non è sempre sufficiente ad arginare i conflitti genitoriali circa la gestione dei figli minori durante il periodo estivo, specialmente in ipotesi di elevata litigiosità.

In ipotesi di mancata osservanza del calendario concordato da parte di uno dei genitori, si configura costituisce un comportamento penalmente rilevante per inosservanza del provvedimento adottato dal Tribunale, quale reato previsto dall’art. 388 codice penale.

Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato come sia specifico dovere del genitore affidatario di favorire il rapporto tra il bambino e l’altro genitore in modo tale da garantire al primo il proprio diritto alla bigenitorialità ed al secondo la possibilità di svolgere la propria funzione genitoriale al meglio.

 

È OBBLIGATORIO COMUNICARE DOVE SI TRASCORRERANNO LE VACANZE CON I FIGLI?

Dal dovere di collaborazione dei genitori nell’interesse della famiglia sancito dall’art. 143 del codice civile, discende un dovere di informativa a carico dei genitori., in virtù del quale il genitore che porta con sé il figlio in vacanza deve previamente avvisare l’altro genitore circa il posto in cui si recheranno, fornendo il recapito telefonico ove poter contattare il bambino in caso di emergenza.

Pur non integrando un comportamento penalmente rilevante, l’omessa comunicazione di dettagli sulla vacanza rappresenta chiaramente una violazione dell’art. 143 c.c., oltre che un concreto pregiudizio per la prole medesima, idonea a giustificare la comminazione di sanzioni civili.

 

CHI È TENUTO A PAGARE LE VACANZE ESTIVE?

Molto spesso nella prassi ci si interroga sulla natura delle spese per le vacanze, in particolare se queste ultime siano da considerarsi straordinarie o meno e se dunque vadano divise tra i due coniugi.

La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che le spese per la vacanza con i figli siano interamente a carico del genitore con cui queste ultime verranno trascorse, escludendo che debbano essere considerate spese straordinarie e, come tali, ripartite pro quota al 50% fra i genitori.

In particolare la Cassazione si è più volte espressa in materia di spese straordinarie, stabilendo che “Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle straordinarie, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”.

Le “spese straordinarie” sono, dunque, quelle destinate a far fronte a ciò che è imprevedibile ed impronosticabile e, come appare evidente, le vacanze estive non fanno parte di tali eventualità.

Sarà quindi onere del genitore con il quale il minore trascorrerà la vacanza sostenere le spese per la stessa.

Qualora invece si tratti di vacanze trascorse autonomamente dal bambino, quali campi scuola o campeggi estivi, sarà necessario un preventivo accordo tra i genitori per regolamentarne i pagamenti.

Pertanto, ogni genitore provvede a pagare la propria vacanza con i figli, a meno che non vi sia una regolamentazione specifica.

 

DURANTE LE VACANZE È SOSPESO IL MANTENIMENTO MENSILI DEI FIGLI?

Un’altra questione dibattuta riguarda la sorte dell’assegno di mantenimento, in particolare se quest’ultimo dev’essere corrisposto anche quando i figli trascorrono le vacanze con chi ne è obbligato.

Tale ultima circostanza non implica certo una sospensione dell’onere di mantenimento che grava sul genitore tenuto al versamento di un assegno mensile in favore dei figli.

Sul punto la Corte di Cassazione ha specificato che il genitore obbligato a contribuire al mantenimento del figlio non sarà dispensato dal versamento di detto contributo per il periodo estivo in cui terrà con sé il figlio: sarà comunque tenuto al mantenimento stabilito con provvedimento giudiziale. (cfr. Cass. n. 18869/2014)

Pertanto l’assegno non viene sospeso o modificato durante le vacanze: il genitore non collocatario deve continuare a versare l’assegno anche quando ha i figli in affidamento.

 

 

È POSSIBILE ANDARE ALL’ESTERO DURANTE LA VACANZA?

Per portare i figli minori all’estero, è necessario il consenso dell’altro genitore, che può essere contenuto, in via generale ed anticipata, nel passaporto o nella carta d’identità valida per l’espatrio dei figli.

Altrettanto comune è la menzione nel provvedimento giudiziale del reciproco assenso dei genitori al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli, oppure ancora l’accordo dei genitori per consentire viaggi all’estero del minore soltanto al compimento della maggiore età, oppure soltanto in determinati luoghi ad esclusione di altri.

Qualora, diversamente, non sia stato previsto nulla nel provvedimento del Tribunale, il genitore che intenda portare con sé il figlio minore per un viaggio all’estero dovrà chiedere, necessariamente, il consenso dell’altro genitore affinché il Comune o la Questura rilascino i documenti occorrenti.

Il genitore potrà revocare il permesso in qualsiasi momento, presentandosi in questura con una motivazione valida.

In tal caso, così come in ipotesi di rifiuto immotivato, l’altro genitore potrà rivolgersi al Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario civile che, compiuti gli accertamenti occorrenti per il caso concreto tramite delega alle Forze dell’Ordine interessate (ad esempio i Carabinieri di zona), valutate le ragioni dell’altro, potrà autorizzare il rilascio del documento valido all’espatrio.

Tra le motivazioni considerate quali legittime giustificazioni del rifiuto del genitore a consentire il viaggio all’estero del figlio si annoverano, ad esempio, il fondato timore per viaggi in località insalubri o rischiose a causa di situazioni politicamente instabili o guerre, ovvero la sussistenza del fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all’estero portando i bambini con sé.

 

DURANTE LE VACANZE IL DIRITTO DI VISITA SUBISCE MODIFICHE?

Considerata la lunga durata del periodo estivo e che solo parzialmente quest’ultimo coincide con il periodo di vacanza, occorre precisare che resta comunque fermo il diritto di visita del genitore.

In passato, la giurisprudenza tendeva a ritenere sospeso l’ordinario calendario di frequentazione, con la conseguenza che il minore restava affidato alle cure del genitore collocatario per tutto il restante periodo estivo.

Più recentemente, invece, vi è stato un cambio di orientamento da parte dei Tribunali, culminato con la recente pronuncia della Cassazione Civile n. 38730/2021 secondo cui, anche con riferimento al periodo relativo alle vacanze estive scolastiche diverso dai quindici giorni di vacanza calendarizzati con la mamma e/o con il papà, doveva essere congruamente disciplinato il diritto di visita del genitore non collocatario, “prevedendosi altresì che, nei giorni in cui non avrà il figlio minore presso di sé, ciascun genitore potrà sentirlo telefonicamente e che i genitori, per i summenzionati periodi in cui avranno con sé il figlio minore, si impegneranno reciprocamente a comunicarsi eventuali spostamenti in località diverse dal domicilio.”

Ciò in quanto il principio della bigenitorialità non ammette che, per un periodo così lungo, il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori possa essere in alcun modo limitato.

Per questo motivo, appare sicuramente utile prevedere una calendarizzazione specifica del diritto di visita anche con riferimento ai mesi di sospensione scolastica.

Quando il figlio minore è in vacanza con uno dei genitori, è chiaro che l’altro non mantiene il diritto di vedere il figlio quando questi è in vacanza, ma mantiene la possibilità di contattarlo telefonicamente e di sapere dove si trova.

Ad ogni modo, è sempre buona prassi comunicare gli spostamenti che avvengono con il minore e consentire un contatto tra lo stesso e l’altro genitore. La violazione di tali comportamenti non comporta conseguenze penali ma può essere eventualmente sanzionata dal giudice civile in un apposito procedimento.

 

È POSSIBILE PORTARE I FIGLI IN VACANZA CON I NUOVI PARTNER ?

Non esistono regole specifiche a meno che non siano state inserite clausole nell’accordo di separazione.

Queste clausole hanno solo un valore morale e non sono coercibili. Si affida tutto al buon senso e all’accordo tra i genitori. Il calendario delle visite è un diritto e un obbligo. Se il bambino non viene portato dal genitore per le visite in modo ripetuto, l’altro genitore può andare in questura e fare denuncia. Per i bambini piccoli, è indispensabile la collaborazione del genitore collocatario.

Dai 18 anni, il regime di affido non si applica più. Il diciottenne è adulto e non ha obblighi di andare in vacanza con uno dei genitori se non lo desidera. Tuttavia, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa al genitore con cui vive stabilmente rimangono

 

Il diritto di un figlio di scegliere con quale genitore trascorrere le vacanze dipende da diversi fattori, tra cui l’età del figlio, gli accordi tra i genitori e le decisioni del giudice in caso di separazione o divorzio. Quando i genitori sono in buoni rapporti e collaborano, possono decidere insieme come dividere le vacanze, tenendo conto delle preferenze del figlio. Per i bambini piccoli, le decisioni vengono prese principalmente dai genitori o dal giudice, con il benessere del minore come priorità assoluta. Gli adolescenti e i figli maggiorenni, invece, hanno una maggiore autonomia e possono esprimere chiaramente le loro preferenze. Anche se gli accordi legali possono ancora influire sulle decisioni, le preferenze dei figli sono solitamente tenute in maggiore considerazione.

Le decisioni riguardanti le vacanze devono mirare a garantire la stabilità e la continuità delle relazioni familiari. Il giudice o i genitori devono cercare di garantire che il tempo trascorso con ciascun genitore sia equilibrato, a meno che ci siano motivi specifici che rendano questo non nell’interesse del minore. Situazioni particolari, come impegni scolastici o attività sportive, possono richiedere adattamenti agli accordi originari.

CONCLUSIONI

In conclusione, anche per il periodo delle vacanze estive deve prevalere quel “dovere di reciproca collaborazione tra genitori separati”, principio che dovrebbe essere alla base della risoluzione dei conflitti familiari.

L’obiettivo deve essere sempre infatti il medesimo: consentire ai figli di trascorrere serenamente il periodo di vacanza con ciascun genitore, rendendo tale periodo un momento di consolidamento, volto a rafforzare la quotidianità ed il rapporto con ciascun genitore.