Liquidazione controllata del sovraindebitato

Di cosa si tratta

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura di sovraindebitamento introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito C.C.I.I.), finalizzata a risolvere la situazione di indebitamento mediante la liquidazione del patrimonio del debitore e all’utilizzo del ricavato per soddisfare i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum.

A chi si rivolge

Possono beneficiarne i soggetti esclusi dall’ambito applicativo delle altre procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali), che si trovino in stato di sovraindebitamento, ossia in quello stato di insolvenza che non consente loro di soddisfare i propri debiti.

In particolare si rivolge:

  • il consumatore, cioè “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali”;
  • al professionista, ossia la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
  • all’imprenditore minore, ossia il titolare di un’impresa rientrante nei seguenti parametri:
  1. attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  2. ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  • all’imprenditore agricolo, ossia colui che esercita le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • alle start-up innovative, ossia una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Come funziona

L’apertura della procedura può essere richiesta dal debitore tramite un Organismo di Composizione della Crisi (c.d. OCC), il quale fatte le opportune verifiche, deve redigere una relazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata con la domanda ed illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, da allegare alla successiva domanda da proporre presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro principale degli interessi.

La richiesta può altresì provenire dal creditore, ma quest’ultimo ha l’onere di provare l’irreversibilità della crisi, ossia che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. A tal fine il creditore dovrà dimostrare lo stato di insolvenza del debitore– non essendo sufficiente che versi in stato di crisi – e che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati dev’essere superiore ad euro centocinquantamila.

Oggetto

La liquidazione controllata ha ad oggetto l’intero patrimonio del sovraindebitato, ad esclusione:

  • dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. in tema di espropriazione forzata presso terzi, compreso il quinto dello stipendio eventualmente ceduto in garanzia;
  • dei crediti per alimenti e per mantenimento, la retribuzione, la pensione nonché ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  • delle cose non pignorabili per disposizione di legge;
  • i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’ 170 c.c.in tema di esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale.

Effetti

L’apertura della liquidazione controllata, producendo effetti analoghi a quelli della liquidazione giudiziale, ha effetti nei confronti del debitore, dei creditori e dei contratti pendenti.

Il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, gli interessi convenzionali o legali, maturandi sui crediti chirografari, fino alla chiusura della liquidazione.

Con l’apertura della liquidazione controllata, il debitore perde il potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore (c.d. spossessamento).

Con la sentenza di apertura, il Tribunale ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi.

I beni del debitore vengono quindi gestiti dal liquidatore, il quale provvede alla loro liquidazione e al successivo riparto del ricavato tra tutti i creditori concorrenti, nel rispetto della par condicio creditorum.

Per effetto dello spossessamento, gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto ai creditori.

Lo spossessamento priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, ma non anche della proprietà degli stessi, che permane fino a quando i beni non saranno venduti a terzi dal liquidatore nell’ambito della liquidazione controllata.

Nello specifico, se la liquidazione controllata si chiude senza che i beni siano stati in tutto o in parte venduti dal liquidatore, il debitore rimane proprietario dei beni non venduti, riacquistando anche il potere di amministrazione e disposizione sugli stessi alla chiusura della procedura; eventuali atti di disposizione compiuti da parte del debitore durante la procedura, anche se inefficaci nei confronti dei creditori, sono comunque validi e vincolanti tra le parti, e di conseguenza se la procedura si chiude senza che il bene sia stato liquidato, lo stesso diventa di proprietà della controparte che lo ha acquistato in forza di un contratto stipulato con il debitore durante la procedura.

Lo spossessamento comprende tanto i beni del debitore esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata, quanto i beni che pervengono al debitore durante la procedura (art. 142, comma 2 del Codice).

Tuttavia, mentre per i beni già esistenti alla data di apertura della procedura l’acquisizione avviene al lordo di eventuali costi e obbligazioni eventualmente contratti prima dal debitore, per i beni che pervengono durante la procedura, devono essere dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi, che sono sottratte al concorso con gli altri crediti e devono essere soddisfatte con priorità sul valore dei beni in questione, anche prima rispetto ai crediti prededucibili (art. 142, comma 2, C.C.I.I.).

In conclusione

La liquidazione controllata del sovraindebitato può essere una valida soluzione per i cittadini che si trovano in una situazione di grave difficoltà economica.

È, tuttavia, fondamentale avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto della materia che possa adeguatamente valutare i vantaggi e gli svantaggi della procedura prima di intraprenderla, alla luce della situazione concreta.

Le novità della sentenza della Corte Costituzionale

Con la recente sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha introdotto un’importante novità in merito all’interpretazione dell’art. 142 comma 2 del CCII, con riferimento ai beni che pervengono al debitore durante la procedura di liquidazione controllata.

Qui la sentenza completa.