Mantenimento dei figli: il rimborso delle spese straordinarie

Con la recente sentenza n. 7169, resa lo scorso 18 marzo, la I sezione Civile della Corte di Cassazione, è tornata a pronunciarsi in tema di ripartizione delle spese tra genitori, con riferimento alle spese straordinarie, tema di cui abbiamo parlato approfonditamente anche in questo articolo (clicca qui).

La materia del contendere riguardava la riconducibilità delle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso (nella fattispecie spese scolastiche e a quelle relative alla frequenza all’università privata furi sede: iscrizione, alloggio e viaggio) tra quelle straordinarie, oppure se le stesse dovevano ritenersi comprese nel contributo al mantenimento forfettariamente determinato in sede di divorzio.

La Corte dopo aver ribadito che anche l’individuazione di spese straordinarie non comprese nel contributo di mantenimento, rileva ai fini della salvaguardia del principio di proporzionalità, essendo il contributo determinato sulla base delle spese prevedibilmente ipotizzabili al momento in cui è determinato, ha chiarito che tutto quanto non sia prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell’assegno, non è compreso nell’assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario.

La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell’attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo, come la frequentazione universitaria di un bambino, e dunque prive del requisito dell’attualità.

In virtù di quanto sopra la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno”.

Per maggiori informazioni e per approfondimenti visita l’articolo inerente al mantenimento dei figli e delle spese sanitarie.